Leggi e Norme

immagine controlli polizia"TOLLERANZA ZERO"

28 febbraio 2006: Decreto Legge sulle "Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi".
In Italia non c'è più differenza tra cannabis ed eroina: sarà carcere duro per tutti gli spacciatori e anche i semplici consumatori rischieranno sanzioni più pesanti che in passato.
Rischia da 6 a 20 anni di reclusione chiunque «coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna» sostanze stupefacenti. Le stesse pene sono previste anche per chi acquista o detiene droga in quantità superiore ai limiti massimi.
Il giudice potrà fare riferimento anche ad una serie di indizi per individuare l'ipotesi più grave dello spaccio: dalle «modalità di presentazione» al «peso lordo complessivo» fino al «confezionamento frazionato» delle sostanze. Pene più morbide, invece, per le ipotesi meno gravi per le quali è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.
Nel mirino anche il consumo: si va dal semplice ammonimento del prefetto alla sospensione della patente, del passaporto e del permesso di soggiorno fino a misure più vincolanti come l'obbligo di rientrare a casa a una certa ora o il divieto di non abbandonare il Comune di residenza.

Le novità introdotte si possono riassumere in alcuni punti:

- " è stata introdotta una tabella unica per le sostanze stupefacenti, senza distinzione tra droghe cosiddette 'leggere' e 'pesanti', mentre una seconda tabella contiene tutti i prodotti utilizzati a scopi terapeutici che possono indurre abuso o dipendenza (ad es. gli ansiolitici);
- " viene introdotto il concetto di quantità massima detenibile: tale quantità definirà la tipologia di sanzione applicabile (amministrativa o penale) in caso di fermo per detenzione, uso e spaccio di sostanze illecite. Rispetto alle sanzioni previste, mentre prima le sanzioni amministrative e penali cambiavano a seconda delle differenti tabelle in cui erano inserite le droghe, attualmente le pene sono uniche e conseguenti alla quantità di sostanza detenuta.
- " L'introduzione di queste norme porta ad una consequenzialità tra condanna e opportunità di trattamento poiché l'accesso a programmi terapeutici riabilitativi è previsto in sostituzione della pena. Nelle condanne inferiori ai 6 anni il tossicodipendente può chiedere di tramutare la condanna in un periodo riabilitativo in una comunità disintossicante. Ciò può determinare che l'ingresso in comunità terapeutica sia più una semplice scelta di alternativa al carcere che non una libera scelta di cura.
- " E' prevista la possibilità da parte degli enti accreditati di effettuare la certificazione dello stato di dipendenza (diagnosi), funzione finora appannaggio esclusivo dei servizi pubblici (SerT), ovvero equiparazione tra enti pubblici e privati per il recupero dei tossicodipendenti. Questa scelta mette in discussione un sistema, quello pubblico/privato, che per anni ha lavorato e collaborato in un ottica di integrazione efficacemente sperimentata e ha portato a dei buoni risultati. Il rischio potrebbe essere legato ad una sorta di 'conflitto di interessi' dovuto al fatto che gli enti accreditati potranno prendere in carico le persone a partire dalla diagnosi fino alla cura/trattamento dello stato di dipendenza. Questo potrebbe favorire maggiormente gli interessi delle strutture (posti letto occupati,...) e meno quelli delle persone (e delle casse dello Stato).

ECCO LE TABELLE DELLE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI

1000 milligrammi per cannabis
750 milligrammi per cocaina
250 milligrammi per eroina
750 milligrammi per MDMA (ecstasy)
500 milligrammi per amfetamina
150 microgrammi per Lsd

Secondo l'attuale legge sulla droga per "dose media singola" si intende la "quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo".

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